In conformità all'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, va dichiarata la giurisdizione del giudice straniero in presenza di una clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata espressamente per iscritto dalle parti, a condizione che la medesima non sia stata realizzata in violazione delle norme sul foro del consumatore.
(Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice spagnolo, in relazione ad un contratto col quale un medico odontoiatra aveva richiesto l'inserzione pubblicitaria della sua attività alla società, di diritto spagnolo, editrice di una guida europea di informazioni commerciali e professionali, riconoscendo la validità della clausola di proroga, ancorché approvata con l'unica sottoscrizione dell'intero contratto, ed escludendo la ricorrenza della tutela del consumatore, atteso che - sulla base al carattere vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia CE - per consumatore deve intendersi colui il quale stipuli un contratto per esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale). (Cassa e dichiara giurisdizione, Giud. pace Roma, 12 Novembre 2004)