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20/03/08

Trib. Bari Sez. II, 20/03/2008

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c., va intesa nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, vada applicata la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. Il principio enunciato si fonda sul rilievo che la suddetta norma, presumendo nei rapporti fra professionista e consumatore la vessatorietà della clausola contrattuale che stabilisca come sede del foro competente nelle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio eletto del consumatore,ha in sostanza introdotto, un foro esclusivo, anche se derogabile a seguito di trattativa individuale (art. 1469 ter, comma 4, c.c.), che esclude in quanto tale, sia sotto il profilo dell'incompatibilità che per il principio della successione delle leggi nel tempo, ogni altro ed in particolare anche quelli di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consumatore, ponendosi rispetto alla normativa codicistica come foro speciale. Se così non fosse del resto, se cioè non si ritenesse che si sia in presenza, nella materia in esame, della previsione di un nuovo foro esclusivo rispetto ad ogni altro, verrebbero frustrate le finalità di tutela processuale del consumatore perseguite con tale norma, svuotandola di significato nell'eventualità che la clausola vessatoria sia riproduttiva di una norma di legge come nell'ipotesi in cui il foro "destinatae solutionis", cui faalternativamente riferimento l'art. 20 c.p.c., coincida con la sede del "professionista". In tal caso infatti, in virtù dell'art. 1469 ter, comma 3, c.c. la clausola, in quanto riproduttiva di una disposizione di legge, non potrebbe essere considerata vessatoria in base ad un'interpretazione letterale di tale ultima disposizione. (Cass., Sez. Un., n. 14669/2003; Cass., Sez. I, n. 11282/2001)

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