Le norme che tutelano il consumatore dagli effetti della pubblicità ingannevole delineano una fattispecie di "pericolo", essendo preordinate a prevenire le distorsioni della concorrenza nella fase -pubblicitaria- prodromica a quella negoziale. Pertanto, non è richiesto all'Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, risultando sufficiente la potenziale lesione della libera determinazione di questi.
ARCO IUS
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